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Sismabonus

SISMABONUS

Il Superbonus “sismico” o Sismabonus 110% vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell’art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013: NON importa se questo miglioramento comporti il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore. La ‘cosa’ è davvero importante, visto che il Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli ‘step’ di miglioramento sismico. In linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:
1) demolizione e ricostruzione totale (non mancano casi di interventi di ingabbiamento della costruzione in una nuova struttura che assorba tutte le sollecitazioni);
2) interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;
3) interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati.

Sismabonus 110% (Supersismabonus o Sismabonus maggiorato)

Il comma 4 dell’art.119 del DL 34/2020 ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:

- adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità(zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);

- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una(attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art.15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) spetta nella misura del 90 per cento.

Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

I soggetti beneficari sono:

  • a) condomìni;
    b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
  • c) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

Seconde Case

Il Supersismabonus, come il Sismabonus, vale anche per le seconde case.

Inoltre, con il cosiddetto “Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche” è prevista l’estensione dell’agevolazione Supersimsmabonus per gli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (quest’ultime due zone a seguito della disposizione introdotta dal DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche.

La vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori. In pratica, salvo precisazioni e modifiche al D.L. Rilancio in fase di conversione in legge, le modalità operative previste sono quelle del Sismabonus.